- Introduzione .Normativa e principale prassi
- I requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime forfettario
- La tassazione
- Fatturazione e altri adempimenti fiscali
- Regime forfettario e fatturazione elettronica
- Il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario
- Il passaggio dal regime forfettario al regime ordinario
- Il trattamento contributivo: la “riduzione” per gli artigiani e commercianti
- Analisi convenienza: pro e contro
Introduzione
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
Tale regime, disciplinato dai commi da 54 a 89 della stessa legge, presenta i seguenti tratti fondamentali:
- applicazione di un’imposta sostitutiva all’IRPEF, all’IRAP ed alle addizionali regionali e comunali sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo, questi ultimi determinati forfettariamente mediante l’applicazione di un’aliquota fissa al fatturato dell’anno solare
- non applicazione dell’IVA all’atto di emissione della fattura e dei corrispettivi, con esonero dagli adempimenti IVA tra cui la tenuta dei registri IVA e la presentazione della dichiarazione IVA
- specifici requisiti per l’ingresso nello stesso, tra cui alcuni parametri dimensionali massimi.La disciplina del regime ha subito alcune modifiche con la legge di Stabilità 2016, in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Con la legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) sono state previste ulteriori e significative modifiche, ancora una volta sulle condizioni di accesso.
Normativa principale e prassi
- Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi da 7 a 11)
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 54 a 89)
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Allegato 4 – Tabella con soglie di ricavi e percentuali di redditività in vigore per il 2015
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 111 e 113) – pdf
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 112 – Tabella con soglie di ricavi e percentuali di redditività in vigore dal 2016
- Circolare n.10/E del 04 aprile 2016 – Regime forfettario – legge 23 dicembre 2014, n.190, articolo 1, commi da 54 a 89, Stabilità 2015
I requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime forfettario
Possono accedere al regime forfettario per il 2019 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2018) abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.
Ai fini del possesso del requisito legato ai ricavi:
- non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati per adeguarsi agli indicatori di affidabilità fiscale;
- nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.Non possono mai avvalersi del regime forfettario:
- a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valoreaggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;
-
d-bis) i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente
o indirettamente riconducibili) con i quali:
- sono in corso rapporti di lavoro o
- erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta
La Circolare n.10/E del 04 aprile 2016 ha precisato che i regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito di cui alla precedente lettera a) sono quelli riguardanti le seguenti attività:
- Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972);
- Vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Editoria (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (articolo 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/72);
- Agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633/72);
- Agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413/91);
- Vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/73);
- Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 delD.L. n. 41/95);
- Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bisdel D.L. n. 41/95).
L’esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale.
Nel caso in cui, una volta adottato il regime, si superi il limite di 65.000 euro oppure si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti precedenti, la circolare dell’Agenzia delle entrate 6/E del 19 febbraio 2015 aveva già chiarito che il regime forfettario cessa di avere efficacia soltanto a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione.
A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L n. 98 del 2011 (il cosiddetto “regime dei minimi”), non è mai contemplata la cessazione del regime in corso d’anno.
Il regime forfettario è il regime naturale per coloro che ne rispettano i requisiti. Pertanto qualora si volesse applicare il regime ordinario (di contabilità semplificata), pur avendo i requisiti per il regime forfettario, occorrerà indicare la relativa opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui è stato applicato il regime ordinario. Per la scelta vale il comportamento concludente del contribuente ma è sanzionata l’omessa comunicazione nella dichiarazione IVA del regime di determinazione dell’imposta ovvero del regime contabile adottato.
Per i soggetti che hanno optato per il regime di contabilità semplificata, ma che sono in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’accesso al regime forfetario, non rileva il vincolo triennale di permanenza nel regime semplificato opzionato. Non sussistono pertanto ostacoli per accedere al regime forfetario. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018.
La tassazione
I contribuenti forfettari pagano un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRAP e delle addizionali regionali/comunali pari al 15%, su un imponibile determinato applicando al totale dei ricavi e compensi incassati (con il regime forfettario si applica sempre il principio di cassa) una percentuale di redditività predeterminata in base al codice ATECOdell’attività esercitata.
Le percentuali di redditività in vigore sono indicate nella tabella sottostante:
L’aliquota dell’imposta sostitutiva si riduce al 5 % in caso di nuova attività, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi (realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio), sia inferiore al limite previsto per il regime forfettario.
Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate da contribuenti forfettari sono considerate fiscalmente neutre.
I contributi previdenziali sono deducibili dal reddito determinato con il criterio forfettario. L’eccedenza può essere eventualmente dedotta dal reddito ai fini IRPEF indicandola nel quadro RP della dichiarazione dei redditi.
Come abbiamo anticipato, al regime forfettario si applica una imposta sostitutiva; ne consegue che in assenza di altri redditi assoggettati ad IRPEF (per esempio redditi di lavoro dipendente o pensione), l’adozione del regime forfettario comporta la rinuncia alle detrazioni IRPEF (famigliari a carico, spese mediche, ristrutturazioni edili, ecc.).
Fatturazione ed altri adempimenti Fiscali
I soggetti aderenti al regime forfettario:
- non applicano l’IVA ai propri clienti
- non possono detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto. Nel caso in cui ricevano fatturein reverse charge, le stesse vanno integrate con l’IVA che va versata entro il giorno
16 del mese successivo.
- non deducono analiticamente i costi dal reddito (applicano infatti il coefficiente diredditività); ciò nonostante la dichiarazione dei redditi richiede che si indichi l’ammontare di alcune tipologie di costi sostenuti (ad es. il costo delle materie prime).
Il regime forfettario prevede l’esonero:
- dalla tenuta delle scritture contabili
- dalla tenuta dei registri IVA
- dalla comunicazione dei dati delle fatture (peraltro soppressa dal 2019)
- dal versamento dell’IVA e dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche
- dalla presentazione della dichiarazione IVAResta comunque obbligatoria l’emissione della fattura, anche se non in formato elettronico (quindi è ammessa l’emissione in formato cartaceo o PDF).
I soggetti aderenti al regime forfettario sono però tenuti a emettere fattura elettronica per le operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Le fatture emesse devono contenere tutti i dati previsti dall’art. 21 del DPR 633/1972 e devono riportare l’annotazione “Operazione in franchigia da IVA ai sensi delle Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 commi da 54 a 89”. Su ciascuna fattura di singolo importo superiore a 77,47 euro deve essere apposta una marca da bollo da 2,00 euro.
I soggetti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate devono comunque rilasciare ai clienti lo scontrino o la ricevuta fiscale, secondo le ordinarie regole. Perciò è necessario utilizzare il registratore di cassa e registrare giorno per giorno il totale dei corrispettivi percepiti.
Nel caso di compensi che in regime ordinario siano soggetti a ritenuta d’acconto(compensi professionali, provvigioni ecc.), gli aderenti al regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, essi rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva.
Questa dichiarazione può essere resa direttamente in fattura con apposita dicitura (ad esempio “Il compenso non è soggetto a ritenute d’acconto ai sensi della legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67”).
Per quanto riguarda le operazioni con l’estero:
- per le cessioni di beni intracomunitarie resta applicabile la medesima disciplina delle operazioni interne (art. 41 comma 2-bis del D.L. 331/93). Dunque nonsussistono differenze rispetto alla cessione di beni ad un soggetto italiano;
- gli acquisti di beni intracomunitari entro la soglia di 10.000 euro annui sono considerati non soggetti ad IVA nel Paese di destinazione e rimangono assoggettatia tassazione nel Paese di provenienza (quindi il fornitore applicherà l’IVA vigente nel suo paese). Nel caso di superamento della soglia, invece, l’operazione è assoggettata a tassazione in Italia (quindi il fornitore emetterà una fattura senza IVA), bisogna iscriversi al VIES ed integrare le fatture ricevute con l’IVA (si applica il cd. reverse charge);
- le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi rimangono soggette alle ordinarie regole previste dall’art. 7-ter del DPR 633/1972 e quindi:
o in caso di servizi resi si applica l’art. 21 comma 6-bis del DPR 633/1972:
- se si tratta di controparti soggetti passivi UE bisogna aggiungere nella fattura l’annotazione “inversione contabile”, specificare che si tratta di un’operazione ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972. Inoltre sorgel’obbligo di presentazione dell’elenco Intrastat.
- se si tratta di controparti Extra-UE (che non sono “privati”) bisognaaggiungere nella fattura l’annotazione “operazione non soggetta”
- se la controparte è un “privato” UE o Extra-UE, si applica la medesimadisciplina delle operazioni interne
o in caso di servizi ricevuti:
- se il fornitore è un soggetto passivo UE, è necessario integrare lafattura ricevuta con l’IVA (si applica dunque il reverse charge)
- se il fornitore è un soggetto Extra-Ue è necessario emettere un’auto-fatturale importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate sono soggette alle regole ordinarie applicabili alla generalità dei contribuenti; non è comunque possibile avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 8 comma 1, lettera c) e secondo comma del DPR 633/72).
In tutti i casi in cui bisogna emettere un’autofattura o integrare con l’IVA una fattura ricevuta (reverse charge), il contribuente forfettario deve versare l’IVA entro il giorno 16 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione. Questo quale conseguenza dell’indetraibilità IVA da parte dei soggetti forfettari.
Per quanto riguarda le operazioni normalmente soggette al regime di reverse charge cd. interno (ad es. prestazioni di servizi di costruzione, riparazione, pulizia, manutenzione, rottami, edilizia ecc.):
- nel caso di operazioni attive il contribuente forfettario emette la fattura con le stesse modalità previste per le altre operazioni non soggette al reverse charge (e quindi senza applicare l’IVA e con l’annotazione “Operazione in franchigia da IVA ai sensi delle Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 commi da 54 a 89”) (Circ. Agenzia Entrate 14/E/2015 p. 23-24).
- nel caso di operazioni passive, come già segnalato, il contribuente forfettario deve integrare la fattura ricevuta con l’IVA e versare la stessa entro il giorno 16 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.
Per quanto riguarda le imposte dirette, i redditi conseguiti nell’ambito del regime forfettario vanno indicati in dichiarazione dei redditi (modello Unico) nel quadro LM.
Non deve invece presentata la dichiarazione IRAP, in quanto l’imposta è sostitutiva altresì di tale tributo.
L’imposta sostitutiva (acconto e saldo) deve essere versata alle medesime scadenze previste per i versamenti IRPEF.
Regime forfettario e Fatturazione elettronica
Come già specificato nel paragrafo precedente, i contribuenti forfettari sono esonerati dall’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico, fatta eccezione per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Per quanto riguarda le fatture di acquisto, il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ha precisato che il Cedente/Prestatore del soggetto forfettario sarà comunque tenuto ad emettere fattura elettronica inviandola al SdI (Sistema di Interscambio) e a fornire copia cartacea o PDF al Cliente/Cessionario.
Tuttavia è necessario che il soggetto forfettario comunichi al fornitore di essere esonerato dall’obbligo di fatturazione elettronica.
In caso contrario il fornitore non avrebbe alcun modo di sapere se il suo cliente (con la partita IVA) abbia o meno aderito ad un regime contabile e fiscale che lo esonera dalla fatturazione elettronica.
La comunicazione potrà avere il seguente tenore:
In occasione del videoforum del 12 novembre 2018 svoltosi tra rappresentanti dei professionisti e funzionari dell’Agenzia delle entrate era stato inizialmente chiarito che, difformemente a quelle che sembravano essere le disposizioni di legge, i titolari di partita IVA che si avvalgono del regime forfettario, sebbene esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, sono obbligati alla conservazione sostitutiva delle fatture passive ricevute.
Successivamente, nell’ambito del Videoforum dello scorso 15 novembre 2018 organizzato da ItaliaOggi, il vicedirettore delle Entrate, Paolo Savini, ha invece escluso l’obbligo di conservazione elettronica delle fatture di acquisto (ciclo passivo), comunque elettroniche, per i forfettari.
È stato altresì chiarito che chi riceve fatture analogiche da contribuenti esonerati non è obbligato alla compilazione e trasmissione del cosiddetto “spesometro”.
Il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario
Il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario obbliga il contribuente a rettificare la detrazione dell’IVA assolta a monte già operata secondo le regole ordinarie. Ciò comporta l’effettuazione dei seguenti adempimenti:
- versamento dell’IVA detratta sui beni che fanno parte delle rimanenze finali (vale a dire l’IVA risultante dall’atto di acquisto)
- versamento dell’IVA detratta sui servizi non ancora utilizzati (ad es. canoni anticipati e maxicanoni leasing)
- versamento dell’IVA detratta sui beni strumentali.Nel caso di beni diversi dagli immobili va versata l’IVA secondo il seguente calcolo: IVA detratta per il bene * (anno di acquisto + 5 – anno di passaggio al regime forfettario)/ 5. Non è necessario effettuare alcuna rettifica se si possiede il bene da più di 5 anni.
Per quanto riguarda gli immobili il calcolo è il seguente: IVA detratta per il bene * (anno di acquisto +10 – anno di passaggio al regime forfettario)/10. Si precisa che non deve essere fatta la rettifica per i beni ammortizzabili di costo non superiore a 516,46 € né per quelli con coefficiente di ammortamento fiscale superiore al 25%.
Il versamento dell’IVA va effettuato in sede di presentazione della dichiarazione IVA 2019 per l’anno 2018 (il termine per il versamento è il 18 marzo 2019).
I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfettario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta (e quindi ai fini IRAP).
Il passaggio dal regime forfettario al regime ordinario
Il passaggio dal regime forfettario al regime ordinario comporta anch’esso la necessità di rettificare la detrazione dell’IVA, seguendo le medesime modalità illustrate nel precedente paragrafo. In questo caso però si maturerà un credito IVA.
Il regime forfettario segue sempre il principio di cassa e pertanto i ricavi o compensi verranno assoggettati a tassazione sulla base del regime in essere nell’anno in cui saranno incassati.
Parimenti le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfettario non assumono mai rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
In caso di cessione di beni strumentali successivamente all’uscita dal regime forfettario:
- se i beni sono stati acquistati in esercizi precedenti al primo anno di applicazione del regime forfettario, ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell’esercizioprecedente a quello dal quale decorre il regime forfettario
- se i beni sono stati acquistati nel corso del regime forfettario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.
Il trattamento contributivo: “la riduzione” per artigiani e commercianti
Per chi aderisce al regime agevolato in esame, la base imponibile previdenziale (a prescindere dall’iscrizione di competenza), è costituita dal reddito forfettario individuato ai fini fiscali, ovvero determinato applicando al totale dei ricavi e compensi incassati la relativa percentuale di redditività.
I soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti che aderiscono al regime forfettario possono usufruire di una riduzione contributiva del 35% (circolare INPS 35/2016), applicabile sia al contributo minimale che a quello eccedente, a seguito di presentazione di un’apposita richiesta all’INPS da effettuarsi entro il mese di febbraio (febbraio 2019 per il periodo contributivo 2019) o con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione in caso di inizio dell’attività in corso d’anno.
In caso di fuoriuscita dal regime forfettario, il trattamento previdenziale agevolato cessa di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello in cui sono venuti meno i requisiti.
Ai fini dell’accredito della contribuzione versata, il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.
Nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
Risulta in ogni caso dovuto il contributo di maternità.
La riduzione contributiva non è prevista per gli iscritti alla gestione separata.
Per i soggetti iscritti a Casse previdenziali autonome è opportuno verificare le condizioni previste sui relativi siti internet per neoiscritti, praticanti o altre categorie.
Analisi convenienza: Pro e contro
Il regime forfettario non sempre risulta conveniente.
L’imposta sostitutiva con aliquota agevolata non sempre assicura un risparmio economico.
Si presentano, in sintesi, i principali vantaggi e svantaggi da considerare ai fini di una precisa analisi di convenienza.
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